Accesso civico
ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L’accesso civico, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo;
Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".

Si precisa che l’accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241/1990, definito accesso documentale, permane ed è ulteriore rispetto alle tipologie di accesso sopra descritte e presuppone la dimostrazione di un interesse diretto e giuridicamente rilevante collegato alla documentazione richiesta.

Modalità di invio della richiesta
L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Via Cesare Battisti, 6 - 09123 Cagliari
Email: trasparenza@area.sardegna.it

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.

Potere sostitutivo

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il Direttore Generale di AREA, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione ad informare il richiedente.
Direttore Generale
Via Cesare Battisti, 6 - 09123 Cagliari
Email: area@area.sardegna.it
PEC: area@pec.area.sardegna.it

Tutela dell'accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L’accesso civico generalizzato, è il diritto di chiunque ad accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dall’Amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria volto a consentire forme diffuse di controllo sull’operato dell’amministrazione;

Con la riforma del D.Lgs. 33/2013, articolo 5, comma 2, D.Lgs 33/2013, avvenuta ad opera del D.L. 97/2016, l’accesso a dati, informazioni e documenti non soggetti ad obbligo di pubblicazione, è consentito senza che vi sia la dimostrazione dell’interesse giuridicamente rilevante collegato al documento, dato o informazione oggetto della richiesta.

Alla regola dell'accessibilità generalizzata sono previste alcune eccezioni per tutelare interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione di alcune informazioni.

Si precisa che l’accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241/1990, definito accesso documentale, permane ed è ulteriore rispetto alle tipologie di accesso sopra descritte e presuppone la dimostrazione di un interesse diretto e giuridicamente rilevante collegato alla documentazione richiesta.

Modalità di invio della richiesta

Chiunque può accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
La richiesta è gratuita e può essere redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto (vedi fondo pagina), e può essere presentata indifferentemente da:
- il diretto interessato;
- un incaricato;
- il legale rappresentante

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.
Queste le modalità di presentazione ad uno dei seguenti uffici:
- se noto, ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp) PEC:
attraverso
- posta elettronica certificata (Pec) area@pec.area.sardegna.it
- email: area@area.sardegna.it
- posta ordinaria inviando la richiesta a: URP AREA, Via Cesare Battisti, 6 - 09123 Cagliari
- consegna a mano al protocollo del Servizio Territoriale di riferimento

Il responsabile del procedimento, dopo aver ricevuto la richiesta, identifica i dati, le informazioni e i
documenti richiesti se individua soggetti controinteressati, (art 5-bis, comma 2) è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine (comma 6) è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la/il responsabile provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni (art. 43).

Potere sostitutivo


In caso di mancata risposta dell'amministrazione entro il termine di 30 giorni - o in quello più lungo dovuto alla sospensione per la comunicazione a eventuali controinteressati -, ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 116 del Codice del Processo Amministrativo e Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010), sia contro il provvedimento dell'amministrazione sia contro la decisione sulla richiesta di riesame.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Via Cesare Battisti, 6 - 09123 Cagliari
email: trasparenza@area.sardegna.it

Scarica i moduli di accesso e l'informativa alla sezione "Note informative e privacy"

Deliberazione della Giunta regionale n. 55/1 del 13 dicembre 2017 - Direttiva in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi del sistema Regione. Legge n. 241/1990 e D.Lgs. n. 33/2013

Deliberazione della Giunta regionale n. 55/1 del 13 dicembre 2017
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3


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