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Fase ascendente

La fase ascendente è la fase di formazione della normativa europea e designa le attività svolte dallo Stato e dalle Regioni per partecipare al processo di formazione dei diversi atti normativi e di indirizzo emanati dall'Unione europea.

Secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge n. 131/2003, le Regioni e le Province autonome concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012, tutti gli atti dell’Unione vengono trasmessi dal Governo, oltre che alle Camere, anche alle Regioni, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; quando i progetti di atti legislativi UE rientrano nelle materie di competenza legislativa delle Regioni, il Governo assicura un’informazione qualificata e tempestiva.
Ai fini della formazione della posizione italiana, entro trenta giorni dal ricevimento dei progetti di atti, le Regioni possono presentare osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli Affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere.

L'articolo 5, comma 2, della L. 131/2003 prevede che, nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, il Governo puo' proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso
gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo e' tenuto a proporre tale ricorso qualora sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni.
Strumenti molto importanti per l’esercizio del ruolo delle Regioni in fase ascendente sono inoltre la richiesta di apposizione di riserva di esame in sede di Consiglio dell’Unione europea e la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, disciplinati dagli articoli 24 e 25 della Legge 234/2012.

Per quanto riguarda la Regione Sardegna, la legge regionale n. 13 del 2010 stabilisce all'articolo 4 che sia la Giunta che il Consiglio regionale possano formulare osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati alla formulazione degli stessi.
In particolare la Regione partecipa e segue con assiduità i lavori della Commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni, specie nelle attività che comportano la definizione delle nuove politiche dell’Unione e i negoziati che ne conseguono con le istituzioni europee.



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