Accesso civico semplice

Dettagli del servizio

Servizio attivo

Con il DL 33 del 14/03/2013, si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare i dati, i documenti e le informazioni pubblici in quanto oggetto di pubblicazione obbligatoria.

A chi è rivolto

L’accesso civico, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Descrizione

Si precisa che l’accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241/1990, definito accesso documentale, permane ed è ulteriore rispetto alle tipologie di accesso sopra descritte e presuppone la dimostrazione di un interesse diretto e giuridicamente rilevante collegato alla documentazione richiesta.

Come fare

L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Cosa serve

La richiesta è gratuita e può essere redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto, e può essere presentata indifferentemente da:

  • il diretto interessato;
  • un incaricato;
  • il legale rappresentante.

Cosa si ottiene

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni.

Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.

Tempi e scadenze

Entro il termine di 30 giorni

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Ulteriori informazioni

Casi particolari

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il Direttore Generale di AREA, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione ad informare il richiedente.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ultimo aggiornamento: 12/06/2026, 12:12